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Sez. 1, Sentenza n. 2983 del 07/02/2013 (Rv. 625150 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI LAVORI | Mancata o tardiva consegna dei lavori e consegna parziale non prevista dal capitolato speciale - Disciplina applicabile - Differenze - Conseguenze alternative.
Stato
decisa il 2013-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625150-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI LAVORI

In tema di appalto di opere pubbliche, cui si applichi "ratione temporis" il d.P.R. n. 1063 del 1962, si deve escludere una differenza di disciplina tra la mancata consegna (o il ritardo nella consegna di tutti i lavori) e la consegna parziale non prevista dal capitolato speciale, in quanto in entrambi i casi trova applicazione il disposto dell'art. 10, comma ottavo, del citato d.P.R., secondo cui l'appaltatore può scegliere se chiedere il recesso dal contratto, acquisendo il diritto al rimborso dei maggiori oneri ove la sua istanza venga rigettata, ovvero proseguire nel rapporto con la sola esclusione della sua responsabilità per eventuale conseguente ritardo nel completamento dell'opera.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 10 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)