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Sez. 1, Sentenza n. 4780 del 26/03/2012 (Rv. 621968 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI LAVORI | Abusivo ritardo nelle consegne frazionate - Rimedio - Facoltà di recesso - Conseguenze - Ritardo imputabile alla stazione appaltante - Compenso per i maggiori oneri - Configurabilità - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2012-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621968-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI LAVORI

In tema di appalto di opere pubbliche, il rimedio all'abusivo ritardo nelle consegne dei lavori frazionate cui è tenuto l'appaltante, contrattualmente previste, consiste nella facoltà di recesso concessa all'appaltatore e non nella disciplina generale prevista per l'inadempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 e ss. cod. civ. e artt. 1453 ss. cod. civ., con la conseguenza che, in presenza di un ritardo imputabile alla stazione appaltante, in caso di mancato accoglimento dell'istanza di recesso, l'impresa avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri sopportati, applicandosi la disciplina di cui agli art. 129 e 130 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 10, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 10, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 129, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 130, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)