Sez. 4, Sentenza n. 90 del 17/01/1997 Cc. (dep. 28/01/1997) Rv. 206653 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI | Riferimento ai capi della decisione già gravati - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI
I motivi "nuovi" che possono essere presentati dalla parte che ha proposto la impugnazione fino al quindicesimo giorno precedente l'udienza di trattazione del gravame (art. 585 quarto comma in relazione all'art. 167 Disp. Att. cod. proc. pen.) debbono consistere in ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta rivolta al giudice dell'impugnazione, peraltro sempre nei limiti dei capi o punti della decisione oggetto del gravame. In altri termini con i motivi nuovi non possono impugnarsi parti del provvedimento gravato, che non sono stati oggetto della preventiva impugnazione. Diversamente argomentando verrebbero frustrati i termini, la cui inosservanza è sanzionata con l'inammissibilità dell'impugnazione, prescritta dalla legge per la proposizione del gravame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 167, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)