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Sez. 3, Sentenza n. 3505 del 05/03/1996 Ud. (dep. 06/04/1996) Rv. 204869 - 01

Impugnazioni - Forma - Requisiti - Motivi - Motivi nuovi | Riferimento a quelli già presentati nei termini - Necessità - Contenuto - Ragione.
Stato
decisa il 1996-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204869-01

Impugnazioni - Forma - Requisiti - Motivi - Motivi nuovi

Nel proporre l'impugnazione, la parte ha l'obbligo di indicare specifici motivi di diritto e di fatto; può, tuttavia, fino a quindici giorni prima dell'udienza, esporre motivi nuovi. Questi ultimi, però, devono necessariamente essere riferiti a quelli già presentati nei termini e rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore e più dettagliata esposizione dei primi, anche per ragioni eventualmente non evidenziate in precedenza, ma sempre collegabili ai capi e punti già dedotti: la diversa soluzione urta con il chiaro dettato dell'art. 167 disp. att.; comporta l'elusione dell'art. 585 cod. proc. pen., sui termini per l'impugnazione; si pone in insanabile contraddizione con la possibilità di proporre l'appello incidentale, che verrebbe frustrato dalla presentazione di motivi "tardivi".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 167, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 167

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)