Sez. 6, Sentenza n. 543 del 15/02/1995 Cc. (dep. 17/05/1995) Rv. 201664 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - In genere | Motivi nuovi - Illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta rivolta al giudice dell'impugnazione - Necessità - Esclusione.
Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - In genere
I motivi "nuovi" che, a norma dell'art. 311, quarto comma, cod. proc. pen. possono essere enunciati prima dell'inizio della discussione non debbono necessariamente consistere in una ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta rivolta al giudice dell'impugnazione, così come previsto dall'art. 529 del codice abrogato. Il superamento della precedente disciplina risulta dalla stessa terminologia adottata dall'art. 2, n. 88, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che prescrive, appunto, la previsione della "possibilità di motivi nuovi dell'impugnazione entro termini prestabiliti"; una direttiva la cui valenza innovatrice non sembra risiedere soltanto nell'utilizzabilità dello strumento contemplato dal già ricordato art. 529 del codice abrogato oltre i limiti del ricorso per cassazione, ma anche - e soprattutto - nella sostituzione dell'attributo (motivo "nuovo" anziché motivo "aggiunto"). Del resto, prima dell'entrata in vigore della riforma organica del processo penale, l'art. 1 del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, convertito dalla legge 21 dicembre 1988, n. 535, aveva inserito nell'art. 511 del codice abrogato una prescrizione (secondo comma) che prevedeva, nel caso di sentenza pronunciata a seguito di dibattimento che non fosse stata depositata in cancelleria dopo il novantesimo giorno da quello della pronuncia, la possibilità di presentare, entro la scadenza del termine indicato dallà rt. 201, "motivi nuovi e aggiunti". Un lessico il cui valore significante vale a rimarcare come, non potendosi qualificare le espressioni "nuovi" ed "aggiunti" come sinonimi, occorre riconoscere che la duplice aggettivazione contempla sia l'ipotesi di ulteriori motivi, anche su capi non censurati con i motivi iniziali (motivi nuovi) sia l'ipotesi di una prospettazione diversa ed integrativa dei motivi già depositati (motivi aggiunti). Ove, poi, si consideri che la "novellazione" dell'art. 511 cod. proc. pen. 1930 è successiva all'emanazione del codice di procedura penale del 1988, ne deriva che la significazione dell'espressione "motivi nuovi" deve considerarsi come introduttiva di un regime diverso da quello concernente i "motivi aggiunti" di cui all'abrogato codice di rito. D'altro canto, l'unica seria obiezione alla proponibilità di motivi "nuovi" - peraltro derivanti dal sistema ora ricordato - sembra conseguire al regime dell'impugnazione incidentale. Un istituto, però, del tutto estraneo al procedimento davanti alla corte di cassazione, dovendo ritenersi inammissibile, in quanto non previsto dalla legge, il ricorso incidentale ed "a fortiori" relativo al ricorso per cassazione in materia di misure cautelari. (Conf. sez. 6, 28 novembre 1994, Bellagamba, sez. 6, 5 dicembre 1994, Chieffallo, in corso di massimazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)