Sez. 2, Sentenza n. 7461 del 28/05/1984 Ud. (dep. 26/09/1984) Rv. 165712 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - GIUDIZIO DELL'ESTRADATO PER FATTO DIVERSO E ANTERIORE ALL'ESTRADIZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITÀ DI ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - GIUDIZIO DELL'ESTRADATO PER FATTO DIVERSO E ANTERIORE ALL'ESTRADIZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITÀ DI ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE.*
Il principio di specialità dell'estradizione, introdotto dall'art. 14 della convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300, non deve intendersi nel senso che sarebbe consentito il giudizio dell'estradato per fatto diverso e anteriore all'estradizione con la sola limitazione di non potersi avvalere della disponibilità fisica della persona dell'imputato il quale non potrebbe soltanto essere detenuto, né sottoposto coattivamente a ricognizione o confronto per reato diverso ed anteriore. Il detto principio infatti riguarda non la sola coercizione personale, ma anche l'Esercizio dell'Azione penale. (Conf mass n 164701).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 13, Cod. Proc. Pen. art. 661, Legge 30/01/1963 num. 300 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)