Sez. 6, Sentenza n. 9609 del 27/06/1988 Ud. (dep. 30/09/1988) Rv. 179301 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - GIUDIZIO DELL'ESTRADATO PER FATTO DIVERSO E ANTERIORE ALLA ESTRADIZIONE - INAMMISSIBILITÀ - ECCEZIONI.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - GIUDIZIO DELL'ESTRADATO PER FATTO DIVERSO E ANTERIORE ALLA ESTRADIZIONE - INAMMISSIBILITÀ - ECCEZIONI.*
La regola di specialità contenuta nell'art. 14 della convenzione europea di estradizione pone il divieto non già della sola coercizione personale dell'estradato, ma anche dell'Azione penale nei di lui confronti per fatti anteriori all'atto d'estradizione e in esso non contemplati, fatte salve le ipotesi dell'estradizione suppletiva e della rinunzia dell'imputato sulla base di un comportamento concludente dello stesso, costituito dal fatto che costui, pur avendo la possibilità di allontanarsi dal territorio dello stato reclamante, vi si sia trattenuto per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni. (Conf mass n 164701; (Conf mass n 165712).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957, Legge 30/01/1963 num. 300 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)