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Sez. 2, Sentenza n. 10146 del 26/05/2004 (Rv. 573170 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio in Cassazione - Limiti - Conseguenze - Correzione della motivazione del giudice di secondo grado di rigetto nel merito.
Stato
decisa il 2004-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573170-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

Il divieto di proporre domanda nuova in grado di appello posto dall'art. 345 cod. proc. civ. mira ad assicurare il rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione, con la conseguenza che, ove proposta, ne va dichiarata (anche) d'ufficio l'inammissibilità, non rilevando in contrario che l'appellato abbia su di essa accettato il contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)