Sez. 3, Sentenza n. 355 del 13/02/1970 (Rv. 345273 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - LUOGO DI ESECUZIONE - NOTIFICAZIONE NELLA SEDE EFFETTIVA - VALIDITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - LUOGO DI ESECUZIONE - NOTIFICAZIONE NELLA SEDE EFFETTIVA - VALIDITA.*
La notificazione alle persone giuridiche va eseguita nel luogo in cui risiede l'organo avente la rappresentanza legale e, cioe, nella Sede dell'ente. Peraltro, avendo l'art 46 cod civ, equiparato la Sede effettiva della persona giuridica a quella legale, agli effetti della tutela dei terzi, e valida la notifica della citazione eseguita presso la Sede effettiva dell'ente anzicche presso quella dichiarata nel pubblico registro. (V 3967-69, massima n 344405 257-69, massima n 338226 2446-67, massima n 329740 232-66, massima n 320430).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)