Sez. 1, Sentenza n. 3967 del 13/12/1969 (Rv. 344405 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - NELLA SEDE EFFETTIVA - NULLITA - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - NELLA SEDE EFFETTIVA - NULLITA - INSUSSISTENZA.*
Poiche, per l'art 46 cod civ, la Sede effettiva della persona giuridica e equiparata, agli effetti della tutela dei terzi, alla Sede legale, non puo considerarsi nulla la notificazione della citazione eseguita nel luogo della Sede effettiva, anziche in quello ufficialmente dichiarato al pubblico. (Conf 232-66, massima n 320430 V 257-69, massima n 338226 1239-68 massima n 332751).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Civ. art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)