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Sez. L, Sentenza n. 1515 del 19/04/1975 (Rv. 375111 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - LIQUIDAZIONE 'A SCAGLIONÌ - CONTRATTO COLLETTIVO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375111-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - LIQUIDAZIONE 'A SCAGLIONÌ - CONTRATTO COLLETTIVO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

E valida e legittima la disciplina collettiva con riferimento alle Disposizioni negoziali che, sul punto della liquidazione della indennita di anzianita ai prestatori di lavoro passati, nel corso del medesimo rapporto, da una categoria ad altra superiore o assunti a maggior qualifica, pongono a base del calcolo, per ciascuno dei periodi di tempo in cui il dipendente ha appartenuto alle diverse categorie o qualifiche, frazioni differenziate dell'ultima retribuzione percepita nella posizione finale, da moltiplicare per i vari scaglioni di numero di anni del complessivo servizio. Infatti, il relativo potere di adottare diverse percentuali di retribuzione, nell'arco di frazioni sino a cento centesimi ed eventualmente oltre, in armonia di progressione con le variazioni di categoria o qualifica, rientra tra le facolta riservate alla autonomia negoziale delle associazioni sindacali dei vari settori economico-produttivi, sempre col rispetto del limite che, per i singoli periodi di tempo attinenti ad ogni categoria o qualifica, il coefficiente da tener presente non risulti inferiore a quello stabilito dalla regolamentazione propria della categoria o qualifica medesima, poiche in tale ipotesi deve applicarsi il coefficiente maggiore. E parimenti legittima la regolamentazione collettiva che riferisca la percentuale di calcolo non all'entita della retribuzione, ma all'anzianita di servizio prestato nelle precedenti qualifiche o nell'anteriore categoria. (Conf 2130/72, mass n 359379).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)