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Sez. 3, Sentenza n. 1437 del 09/02/2000 (Rv. 533661 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE | Decorso del termine triennale ex art. 42 della legge n.203 del 1982 - Condizione di proponibilità della domanda volta alla ripresa del fondo - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533661-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE

L'art. 42 della legge 3 maggio 1982, n. 203, riconoscendo al concedente la facoltà di far cessare anticipatamente il rapporto, previa disdetta da intimarsi almeno tre anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverrà il rilascio da parte del concessionario, non comporta l'improponibilità della domanda (volta alla ripresa del fondo) prima del decorso del triennio, trattandosi di termine al cui rispetto deve intendersi subordinato il solo rilascio del fondo e non l'esercizio dell'azione, ed il cui decorso può essere utilizzato per l'accertamento giudiziale degli elementi costitutivi del diritto potestativo di ripresa del fondo, ove contestati.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)