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Sez. 3, Sentenza n. 9288 del 15/12/1987 (Rv. 456471 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DI RIPRESA COME DIRITTO POTESTATIVO DI RECESSO ANTICIPATO DA PARTE DEL CONCEDENTE - CONDIZIONI - MOMENTO SULLA LORO SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456471-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DI RIPRESA COME DIRITTO POTESTATIVO DI RECESSO ANTICIPATO DA PARTE DEL CONCEDENTE - CONDIZIONI - MOMENTO SULLA LORO SUSSISTENZA.*

In tema di contratti agrari, le condizioni che legittimano il diritto di ripresa come diritto potestativo di recesso anticipato dal contratto devono sussistere nel momento in cui con la disdetta la relativa manifestazione di volontà è portata a conoscenza dell'altra parte, ancorché i suoi effetti siano differiti alla scadenza di un determinato termine di preavviso; ne consegue che l'art. 42 della legge n. 203 del 1982, riconoscendo al concedente la facoltà di far cessare anticipatamente il rapporto, previa disdetta da intimarsi almeno tre anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverrà il rilascio da parte del concessionario, non comporta l'improponibilità della domanda prima del decorso del triennio, trattandosi di termine al cui rispetto deve intendersi subordinato il solo rilascio del fondo e non l'Esercizio dell'Azione.*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)