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Sez. 2, Sentenza n. 40831 del 09/09/2016 Cc. (dep. 29/09/2016) Rv. 267610 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Dati informatici - Restituzione delle strutture "hardware" previa estrazione di copia dei dati - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-09-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267610-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO

In tema di sequestro probatorio, il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia disposto, previo trattenimento di copia dei dati informatici estratti, la restituzione al ricorrente degli apparecchi e delle strutture "hardware" coercitivamente acquisiti, è ammissibile esclusivamente nel caso in cui il ricorrente dimostri il proprio concreto interesse all'esclusiva disponibilità delle informazioni contenute nei documenti informatici, facendo così ritenere l'estrazione di copia un vero e proprio sequestro di "informazione" autonomamente apprezzabile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 258, Legge 18/03/2008 num. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)