Sez. 5, Sentenza n. 25527 del 27/10/2016 Cc. (dep. 23/05/2017) Rv. 269811 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Dati informatici - Sequestro probatorio delle "copie" - Restituzione dell'"hardware" e del "server" - Cessazione del sequestro anche sulle copie informatiche - Esclusione - Conseguenze - Istanza di riesame - Interesse - Persistenza - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO
In tema di sequestro probatorio, la restituzione, previo trattenimento di copia dei dati informatici estratti, dei beni materiali (server, computer e "hard disk") coercitivamente acquisiti per effettuare le operazioni di trasferimento dei dati non comporta il venir meno del vincolo, con la conseguenza che permane l'interesse a richiedere il controllo giurisdizionale sulla legittimità del sequestro. (La Corte, in una fattispecie di bancarotta fraudolenta, ritenuto ammissibile il ricorso, ha affermato la legittimità del sequestro della documentazione contabile ed extracontabile della società fallita contenuta negli hard disk restituiti all'indagato, fatto salvo il diritto di quest'ultimo a chiedere, ai sensi dell'art. 254, ultimo comma, cod. proc. pen., la distruzione delle copie di informazioni irrilevanti estratte).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 256 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 258, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 260, Legge 18/03/2008 num. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)