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Sez. 3, Sentenza n. 38148 del 23/06/2015 Cc. (dep. 21/09/2015) Rv. 265181 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Dati informatici - Sequestro probatorio delle "copie" - Restituzione dell'"hardware" e del "server" - Cessazione del sequestro - Esclusione - Conseguenze - Istanza di riesame - Interesse - Persistenza - "Ratio".
Stato
decisa il 2015-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265181-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO

In tema di sequestro probatorio, la restituzione, previo trattenimento di copia dei dati informatici estratti, dei beni materiali (server, computer e "hard disk") coercitivamente acquisiti per effettuare le operazioni di trasferimento dei dati non comporta il venir meno del vincolo, con la conseguenza che permane l'interesse a richiedere il controllo giurisdizionale sulla legittimità del sequestro al competente tribunale del riesame. (In motivazione, la Corte ha osservato che le disposizioni introdotte dalla legge 48 del 2008 riconoscono al "dato informatico", in quanto tale, e non solo al supporto che lo contiene, la caratteristica di oggetto del sequestro).

Riferimenti normativi: Legge 18/03/2008 num. 48, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 256 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 258, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 260

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)