Sez. 5, Sentenza n. 3530 del 07/03/2012 (Rv. 622000 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Articolo 366 bis cod. proc. civ. - Quesito di diritto - Contenuto - Individuazione - Mero interpello - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
Ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., il quesito inerente ad una censura in diritto - dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale - non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l'errore asseritamene compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile. Ne consegue che esso non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo. (Nella specie, si chiedeva alla C.S. se sia possibile attribuire forza di legge o regolamento alle "note esplicative alla nomenclatura combinata delle Comunità europee" di cui alla Comunicazione Commissione CE emessa ex artt. 9 e 10 Reg. CEE del 23 luglio 1987, n. 2658/87).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Regolam. Consiglio CEE 23/07/1987 num. 2658
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)