Sez. L, Sentenza n. 8463 del 07/04/2009 (Rv. 608068 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Quesito di diritto - Funzione - Fattispecie relativa a quesito privo di specificità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
La funzione propria del quesito di diritto, da formularsi a pena di inammissibilità del motivo proposto, è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare. (Nella specie, il quesito, limitato alla deduzione generica dell'obbligatorietà dell'accertamento giudiziale circa l'esistenza del credito esigibile nei confronti del Fondo di garanzia, in presenza di un accertamento non dettagliato del decreto di ammissione al passivo fallimentare, è stato ritenuto dalla S.C. privo di alcuna specificità in relazione alla corrispondente "ratio decidendi" della sentenza impugnata, fondata sull'attribuzione all'Istituto debitore, anziché alla lavoratrice, dell'onere di provare l'esatto ammontare di tale credito, sì che una risposta affermativa al quesito medesimo, nel senso della non preclusione dell'indagine giudiziale, non sarebbe stata comunque idonea a risolvere la controversia).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)