Sez. L, Sentenza n. 8471 del 28/05/2003 (Rv. 563635 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Criterio letterale - Sufficienza - Condizioni - Ricorso ad ulteriori criteri - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nella interpretazione dei contratti collettivi costituisce criterio primario quello della interpretazione letterale, il quale, ove consenta di accertare la comune volontà delle parti, è esaustivo; ne consegue che è incensurabile in sede di legittimità per vizio di motivazione la sentenza che, ricostruita la comune volontà delle parti in base al criterio letterale, escluda la necessità del ricorso ad altri criteri di interpretazione, quale, in particolare, il comportamento successivo delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, sulla base della interpretazione letterale del contratto collettivo del 1988 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, aveva riconosciuto il diritto del dipendente al superiore inquadramento nella nona categoria quale dirigente centra coordinatore movimento, escludendo che la previsione del successivo contratto collettivo, consistente nella valorizzazione di quelle mansioni potesse assumere retroattivamente effetti estintivi di diritti individuali già acquisiti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)