Sez. L, Sentenza n. 2430 del 20/02/2012 (Rv. 621238 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Disciplina delle impugnazioni - Norme generali del codice di procedura civile - Applicabilità - Modalità di introduzione del giudizio di appello - Atto di citazione - Impugnazione irritualmente effettuata con rinvio - Tempestività - Notificazione alla controparte dell'atto introduttivo - Necessità - Momento di deposito del ricorso in cancelleria - Irrilevanza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa è disciplinato, per gli aspetti non espressamente regolati dagli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dalle norme generali poste per il processo civile ordinario, alle quali occorre far riferimento per desumere la disciplina relativa alle impugnazioni. Ne consegue che l'appello deve essere proposto con atto di citazione secondo la previsione generale di cui all'art. 342 cod. proc. civ., fermo restando che, ove la parte abbia irritualmente proposto l'impugnazione con ricorso, la tempestività del termine per l'impugnazione va sempre considerata con riferimento alla data della notifica dell'atto introduttivo e non a quella antecedente del deposito in cancelleria.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)