Sez. 4, Sentenza n. 13832 del 04/07/1980 Ud. (dep. 27/12/1980) Rv. 147167 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - ERRORE TERAPEUTICO - COLPA DEL MEDICO - CAUSA SOPRAVVENUTA - ESCLUSIONE DEL RAPPORTO CAUSALE TRA LA CONDOTTA ALTRUI COLPOSA E L'EVENTO LETALE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - ERRORE TERAPEUTICO - COLPA DEL MEDICO - CAUSA SOPRAVVENUTA - ESCLUSIONE DEL RAPPORTO CAUSALE TRA LA CONDOTTA ALTRUI COLPOSA E L'EVENTO LETALE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
L'errore commesso dai medici di aver praticato l'anestesia totale ad un soggetto, vittima di incidente stradale, per il quale detta anestesia era controindicata, non e idoneo ad interrompere salvo il caso di dolo il nesso causale tra il sinistro stradale e la morte del soggetto, non potendo considerarsi quel comportamento come elemento indipendente dall'Azione di colui che ha cagionato l'incidente. (fattispecie in cui la Corte suprema ha escluso che l'inadeguatezza delle cure mediche e l'errore terapeutico - anestesia totale per un intervento chirurgico all'occhio di un soggetto, per il quale era controindicata e che aveva subito lesioni personali in un incidente stradale, per le quali subi l'operazione all'occhio ed in seguito all'intervento mori - possano ricondursi nella sfera delle cause sopravvenute di cui all'art 41 secondo comma cod pen; ed ha ritenuto che non si sia interrotto il nesso causale tra l'Azione antigiuridica del reo e l'aggravamento della malattia con conseguente esito letale da tale condotta provocata). (in genere sull'elasticita di valutazione dell'errore diagnostico commesso dal medico V mass nn 145264 anno 1980; 141045 anno 1979; 138925 anno 1978; 119346, 117950 anno 1971; 108853 anno 1968 e massime ivi citate; sull'errore medico conseguente a fatto colposo altrui mass n 133819 anno 1976 che ritiene detto errore 'causa sopravvenuta da sola sufficientè anche quello che, pur inserendosi nella serie causale dipendente dalla condotta dell'imputato, agisce per esclusiva forza propria nella Determinazione dell'eventò; conforme mass n 103672 anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)