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Sez. 3, Sentenza n. 3753 del 06/11/1975 (Rv. 377959 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ALIENAZIONE - EFFETTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO - LICEITA - PER RECESSO DELL'ACQUIRENTE - LICEITA - ESCLUSIONE - PAGAMENTO DIFFERITO DEL PREZZO - NATURA - CONDIZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA - MANCATO PAGAMENTO - CONSEGUENZE - DOMANDA DI ADEMPIMENTO - FACOLTA DELL'ALIENANTE.*
Stato
decisa il 1975-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377959-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ALIENAZIONE - EFFETTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO - LICEITA - PER RECESSO DELL'ACQUIRENTE - LICEITA - ESCLUSIONE - PAGAMENTO DIFFERITO DEL PREZZO - NATURA - CONDIZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA - MANCATO PAGAMENTO - CONSEGUENZE - DOMANDA DI ADEMPIMENTO - FACOLTA DELL'ALIENANTE.*

L'Esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuario coltivatore diretto, con l'accettazione della proposta di alienazione notificatagli dal concedente, ai sensi dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, comporta l'incontro dei consensi e, quindi, il perfezionarsi del contratto di vendita, preliminare o definitivo, a secondo della volonta delle parti. Dopo tale momento, il contratto puo essere sciolto solo per mutuo consenso, e non quindi per recesso unilaterale dell'acquirente, in quanto il pagamento del prezzo, ancorche differito per l'espletamento delle pratiche relative alla concessione di mutuo, interviene come condizione non dell'efficacia del contratto, ma del trasferimento della proprieta, con la conseguenza che, in caso di mancato pagamento, anche se dovuto al venir meno della possibilita del mutuo, l'alienante puo chiedere l'adempimento e l'esecuzione del contratto stesso. (V 3722/71, mass n 355507).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1372, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)