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Sez. 2, Sentenza n. 9350 del 03/09/1991 (Rv. 473728 - 01)

Mediazione - Provvigione | Spettanza - Condizioni - Intervento del mediatore in tutte le fasi delle trattative fino all'accordo definitivo - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473728-01

Mediazione - Provvigione

Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera dallo stesso svolta, senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative fino all'accordo definitivo, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel reperimento e nell'indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)