Sez. 5, Sentenza n. 580 del 27/05/1996 Cc. (dep. 18/04/1996) Rv. 205058 - 01
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - In genere | Amministratore legale - Responsabilità per l'operato dell'amministratore di fatto - Sussistenza - Ragioni - Concorso nel reato o principi generali (obbligo di impedire l'evento e di vigilanza, ex art. 40 cod. pen. e 2392 cod. civ.) - Fattispecie: amministratore unico di srl - Mancata esplicazione dei poteri connessi con la carica - Irrilevanza.
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - In genere
In tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore in carica risponde penalmente dei reati commessi dall'amministratore di fatto, sia se abbia agito di comune accordo con questi, sia in virtù dei principi generali che regolano la responsabilità penale. Da un canto, infatti, l'art. 40, secondo comma cod. pen. stabilisce che "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo", dall'altro l'art. 2392 cod. civ. fa carico agli amministratori del dovere di vigilare sul generale andamento della gestione, nonché di quello di fare quanto in loro potere per impedire il compimento di atti pregiudizievoli, ovvero di eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. (Fattispecie nella quale la S.C. ha respinto l'argomentazione del ricorrente, che aveva rivestito la carica di amministratore unico di una srl, secondo la quale alcuna responsabilità gli si poteva attribuire, in difetto della concreta esplicazione dei poteri riconducibili alla carica).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 bis, Cod. Civ. art. 2392, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)