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Sez. 5, Sentenza n. 23838 del 04/05/2007 Cc. (dep. 19/06/2007) Rv. 237251 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Ipotesi dolose - Amministratori privi di delega - Effetti della riforma societaria introdotta dal D.Lgs. n. 6 del 2003 in ordine all'omesso impedimento dei reati materialmente commessi dagli amministratori operativi.
Stato
decisa il 2007-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237251-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

In tema di reati societari, la previsione di cui all'art. 2381 cod.civ. - introdotta con il D.Lgs. n. 6 del 2003 che ha modificato l'art. 2392 cod.civ. - riduce gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di delega; tuttavia, l'amministratore (con o senza delega) è penalmente responsabile, ex art. 40, comma secondo, cod.pen., per la commissione dell'evento che viene a conoscere (anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvede ad impedire, posto che a tal riguardo l'art. 2932 cod.civ., nei limiti della nuova disciplina dell'art. 2381 cod.civ., risulta immutato. Ne deriva, altresì, che detta responsabilità richiede la dimostrazione, da parte dell'accusa, della presenza (e della percezione da parte degli imputati) di segnali perspicui e peculiari in relazione all'evento illecito nonché l'accertamento del grado di anormalità di questi sintomi, non in linea assoluta ma per l'amministratore privo di delega, onere che qualora non sia assolto dal ricorrente, nel silenzio della sentenza impugnata, si converte nella richiesta di una ricostruzione storica del fatto, improponibile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Civ. art. 2381, Cod. Civ. art. 2392, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)