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Sez. 1, Sentenza n. 2414 del 26/04/1979 (Rv. 398724 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ACCERTAMENTO - IN GENERE - INTERESSI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - ACCERTAMENTO - DENUNZIA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DEL PREZZO ANCHE INFERIORE AL VALORE EFFETTIVO NEGLI ATTI ONEROSI INTER VIVOS E DEL VALORE EFFETTIVO NEGLI ATTI MORTIS CAUSA - DISCIPLINA DEGLI INTERESSE MORATORI - CONTRASTO CON L'ART 3 COST - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1979-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398724-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ACCERTAMENTO - IN GENERE - INTERESSI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - ACCERTAMENTO - DENUNZIA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DEL PREZZO ANCHE INFERIORE AL VALORE EFFETTIVO NEGLI ATTI ONEROSI INTER VIVOS E DEL VALORE EFFETTIVO NEGLI ATTI MORTIS CAUSA - DISCIPLINA DEGLI INTERESSE MORATORI - CONTRASTO CON L'ART 3 COST - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di illegittimita costituzionale della disciplina degli interessi moratori sulle somme dovute all'erario per tasse e imposte indirette sugli affari, contenuta nelle leggi 26 gennaio 1961, n 29, e 28 marzo 1962, n 147, per contrasto con l'art 3 cost sotto il profilo che, mentre per gli Atti onerosi inter vivos il contribuente puo limitarsi alla dichiarazione del prezzo, ancorche notevolmente inferiore al valore del bene trasferito, per gli Atti mortis causa deve essere denunziato il valore effettivo, nell'uno e nell'altro tipo di atto, infatti, il ritardo con cui viene effettuato l'integrale pagamento dell'imposta di registro si presume colpevole fino a prova contraria, e pertanto il contribuente, se vuole sottrarsi al pagamento degli interessi di mora, e tenuto a dimostrare che la differenza tra il valore indicato e quello effettivo negli Atti mortis causa e, rispettivamente, la differenza tra il prezzo risultante dall'atto e il valore venale negli Atti inter vivos, e il ritardo che consegue da tale divergenza nell'adempimento del debito di imposta, non dipendono da fatto a lui imputabile. A tal fine, infatti, il contribuente ha un generale Obbligo di collaborazione con il fisco in ordine alla Determinazione della base imponibile, sia per il trasferimento mortis causa, sia per quelli inter vivos, che egli puo assolvere fornendo tutti gli elementi necessari a tale Determinazione ovvero producendo una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art 17 del RD 7 agosto 1936, n 1639. (Conf 2716/77, mass n 386367; (Conf 2399/76, mass n 381174; (Conf 1015/75, mass n 374415; (Conf 3882/74, mass n 372422; (Conf 471/74, mass n 368193; (Conf 645/73, mass n 362745).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 17, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)