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Sez. 3, Sentenza n. 7833 del 24/10/1987 (Rv. 455646 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA IMPRESA ASSICURATRICE - ACCORDO TRA IMPRESA CESSIONARIA O COMMISSARIO LIQUIDATORE E DANNEGGIATO - EFFICACIA IMMEDIATA NEI CONFRONTI DELL'INA (GESTIONE AUTONOMA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA) - CONSEGUENZE IN CASO DI RITARDO NELL'ADEMPIMENTO.*
Stato
decisa il 1987-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455646-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA IMPRESA ASSICURATRICE - ACCORDO TRA IMPRESA CESSIONARIA O COMMISSARIO LIQUIDATORE E DANNEGGIATO - EFFICACIA IMMEDIATA NEI CONFRONTI DELL'INA (GESTIONE AUTONOMA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA) - CONSEGUENZE IN CASO DI RITARDO NELL'ADEMPIMENTO.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, perfezionatosi l'accordo liquidatorio tra il creditore ed il Commissario liquidatore ovvero l'impresa cessionaria, ambedue mandatari ex lege con rappresentanza dell'ente gestore del fondo di garanzia, il debito di detto ente diventa certo, liquido ed esigibile, e la relativa prestazione deve avvenire entro il più breve tempo, compatibilmente con il particolare meccanismo di pagamento previsto dalla legge. Ne consegue che gli eventuali ritardi od intralci nel rapporto tra il Commissario liquidatore e l'INA-gestore del fondo non possono pregiudicare il creditore e che stante la necessità da parte dell'ente di un controllo, sia pure formale, della regolarità dell'accordo, spetta al giudice stabilire in concreto se il ritardo nell'adempimento superi i limiti di tempo necessari per l'espletamento di tali compiti e per la materiale erogazione della somma. (V 6587/87, mass n 454824; (V 2980/77, mass n 386524; (V 3089/73, mass n 366842).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1705, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 9, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 7, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 8, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST., DPR 16/01/1981 num. 45 art. 17, DPR 16/01/1981 num. 45 art. 18, DPR 16/01/1981 num. 45 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)