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Sez. L, Sentenza n. 1327 del 02/03/1979 (Rv. 397591 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - STATO DI INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - EQUIPARAZIONE DEI COLTIVATORI DIRETTI AGLI OPERAI AGRICOLI - OCCUPAZIONI CONFACENTI ALLE ATTITUDINI DELL'ASSICURATO - PERSISTENTE RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397591-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - STATO DI INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - EQUIPARAZIONE DEI COLTIVATORI DIRETTI AGLI OPERAI AGRICOLI - OCCUPAZIONI CONFACENTI ALLE ATTITUDINI DELL'ASSICURATO - PERSISTENTE RILEVANZA.*

L'art 22 della legge 9 gennaio 1963 n 9, nell'equiparare i coltivatori diretti agli operai delle categorie agricole, ai fini dell'accertamento dello stato d'invalidita, ha soltanto determinato la misura della riduzione della capacita di guadagno rilevante per la concessione della pensione d'invalidita. Ma, l'identita del parametro di commisurazione degli effetti dello stato invalidante sulla capacita di guadagno, non comporta che le specifiche qualifiche nell'ambito delle categorie al detto fine equiparate, ed anche all'interno di ciascuna di esse, perdano la loro propria configurazione, in funzione della quale con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, deve essere esaminata e valutata la capacita di guadagno dell'istante.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 5 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)