Sez. L, Sentenza n. 1606 del 08/03/1984 (Rv. 433687 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - RIDUZIONE DI DETTA CAPACITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - COLTIVATORI DIRETTI ED OPERAI DELLE CATEGORIE AGRICOLE - PARIFICAZIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - RIDUZIONE DI DETTA CAPACITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - COLTIVATORI DIRETTI ED OPERAI DELLE CATEGORIE AGRICOLE - PARIFICAZIONE - LIMITI.*
La parificazione tra coltivatori diretti ed operai delle categorie agricole disposta dalla legge n. 9 del 1963 opera esclusivamente per quanto concerne il parametro di commisurazione degli effetti dello stato invalidante sulla capacità di guadagno, ai fini del conseguimento della pensione di Invalidità, ma non impedisce la valutazione della capacità stessa in relazione alle concrete occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato nell'ambito delle categorie equiparate e all'interno di esse, di guisa che, nel caso del coltivatore diretto, ben possono essere considerate le peculiari condizioni, in cui la sua attività è concretamente esercitata. (V 59/83, mass n 424853; (V 3730/81, mass n 414365; (V 1327/79, mass n 397591).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)