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Sez. L, Sentenza n. 3086 del 10/05/1980 (Rv. 406847 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - OPERA DEL PROCURATORE LEGALE SVOLTA CONTINUATIVAMENTE A FAVORE DI UN ISTITUTO PREVIDENZIALE - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIA RELATIVA PENDENTE AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1980-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406847-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - OPERA DEL PROCURATORE LEGALE SVOLTA CONTINUATIVAMENTE A FAVORE DI UN ISTITUTO PREVIDENZIALE - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIA RELATIVA PENDENTE AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO - DISCIPLINA APPLICABILE.*

L'opera del procuratore legale svolta essenzialmente col lavoro personale del professionista e continuativamente prestata con assidua collaborazione preventivamente autorizzata risulta coordinata, per la sua stessa natura, con le finalita, le esigenze e l'attivita di un istituto previdenziale nel campo del contenzioso giudiziario e puo costituire oggetto dei rapporti di collaborazione previsti dall'art 409 n 3 cod proc civ. pertanto, la relativa controversia - gia pendente al momento dell'entrata in vigore della legge n 533 del 1973 e non ancora giunta alla fase decisoria - e correttamente ritenuta in primo grado dal giudice in precedenza ritualmente adito e decisa dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, nonche assoggettata allo stesso rito nel giudizio di appello. (V 4545/79, mass n 401049, sulla prima parte; (V 4119/79, mass n 400627; (V 3748/79, mass n 400180; (V 6167/78, mass n 396001; (V 6106/78, mass n 395924; (V 4410/78, mass n 394080; (V 3283/77, mass n 386819, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)