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Sez. U, Sentenza n. 3828 del 02/05/1997 (Rv. 504043 - 01)

TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - N.A.T.O. | Dipendenti civili - Personale a statuto internazionale - Dipendenti del Centro Sanclant - Giurisdizione del giudice italiano - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504043-01

TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - N.A.T.O.

Il problema della giurisdizione sui rapporti di lavoro costituiti con civili da Stati membri od organismi della N.A.T.O. va risolto in base alla convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con la legge 30 novembre 1955, n. 1335, la quale distingue in due categorie il personale civile impiegato presso una forza armata: la prima, prevista dall'art. 1, par. primo, lett. b), è designata con il termine <<elemento civile>> ed è formata da chi sia <<al seguito di una forza di una parte contraente e sia impiegato da una forza armata di tale parte contraente e non sia né apolide, né cittadino di uno Stato che non sia membro della Nato, né cittadino dello Stato sul cui territorio la forza è in servizio, né sia in esso abitualmente residente>> sicché deve trattarsi di persone che, mentre non hanno alcun legame con lo Stato ospitante, ne hanno invece di stabili con lo Stato ospitato, in virtù dell'inserimento nella sua organizzazione, e che, pertanto, sono soggette alle sue leggi sostanziali e, di regola, alla sua giurisdizione; la seconda categoria, invece, di cui all'art. 9, paragrafo primo, della citata convenzione, è costituita da personale non al seguito di una forza armata, ma destinato a soddisfare soltanto necessità locali di mano d'opera, ossia da dipendenti che sono soggetti di diritto privato locale e, conseguentemente, sono sottoposti, in Italia, alla giurisdizione italiana. Consegue che anche prima della legge 7 gennaio 1992 n. 28, che ha ratificato l'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Comando Supremo Alleato dell'Atlantico in ordine all'installazione ed attivazione in Italia del Centro di ricerca Sanclant, firmato a Bruxelles il 2 dicembre 1988, non appartiene alla giurisdizione del giudice nazionale il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dal contratto N.A.T.O., di un dipendente del Centro suddetto, adibito a mansioni amministrative stabilmente inerenti a compiti istituzionali dell'ente e retribuito in base alle tariffe salariali della stessa Organizzazione, sussistendo i requisiti che, ai sensi dell'art. 7, par. secondo, del protocollo di Parigi del 28 agosto 1952 e della Decisione del Consiglio Nord Atlantico del 10 febbraio 1954, identificano la categoria del personale dipendente <<a statuto internazionale>>, rispetto al quale opera l'esenzione della giurisdizione nazionale a nulla rilevando la cittadinanza italiana del lavoratore.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 19/06/1951 CORTE COST., Legge 30/11/1955 num. 1335 CORTE COST., Legge 07/01/1992 num. 28, Tratt. Internaz. 02/12/1988, Tratt. Internaz. 28/08/1952 num. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)