Sez. U, Sentenza n. 2607 del 29/04/1981 (Rv. 413380 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - RAPPORTI DI LAVORO COSTITUITI CON PERSONALE CIVILE DA STATI MEMBRI ED ORGANISMI DELLA NATO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE (POMPIERE ASSUNTO PER IL SERVIZIO ANTINCENDI DELLE FORZE AERONAVALI DEGLI USA PRESSO L'AEROPORTO DI CAPODICHINO).*
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - RAPPORTI DI LAVORO COSTITUITI CON PERSONALE CIVILE DA STATI MEMBRI ED ORGANISMI DELLA NATO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE (POMPIERE ASSUNTO PER IL SERVIZIO ANTINCENDI DELLE FORZE AERONAVALI DEGLI USA PRESSO L'AEROPORTO DI CAPODICHINO).*
Il problema della giurisdizione sui rapporti di lavoro costituiti con civili da stati membri od organismi della NATO va risolto in base alla convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con la legge 30 novembre 1955 n 1335, la quale distingue in due categorie il personale civile impiegato presso una forza armata. La prima, prevista dall'art 1, paragrafo 1, lett b), e designata con il termine 'elemento civilè ed e formata da chi sia 'al seguito di una forza di una parte contraente e sia impiegato da una forza armata di tale parte contraente e non sia ne apolide, ne cittadino di uno stato che non sia membro della NATO, ne cittadino dello stato sul cui territorio la forza e in servizio, ne sia in esso abitualmente residentè: si tratta, cioe, di persone che, mentre non hanno alcun legame con lo stato ospitante, ne hanno invece di stabili con lo stato ospitato, in virtu dell'inserimento nella sua organizzazione, e che, pertanto, sono soggette alle sue leggi sostanziali e, di regola, alla sua giurisdizione. La seconda categoria, invece, di cui all'art nono, paragrafo quarto, della citata convenzione, e costituita da personale non al seguito di una forza armata, ma destinato a soddisfare soltanto necessita locali di mano d'opera, ossia da dipendenti che sono soggetti di diritto privato locale e, conseguentemente, sono sottoposti, in Italia, alla giurisdizione italiana. (nella specie, trattandosi del rapporto di lavoro di un cittadino italiano, assunto, come pompiere, per il servizio antincendi presso la zona dell'aerostazione di capodichino, in Napoli, assegnata alle forze aeronavali degli stati uniti d'America, e stata affermata la giurisdizione del giudice italiano). (V 3828/79, mass n 400282; (V 4372/77, mass n 387963; (Conf 355/77, mass n 383898).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 19/06/1951 num. 1, Tratt. Internaz. 19/06/1951 num. 9, Legge 30/11/1955 num. 1335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)