Sez. L, Sentenza n. 3415 del 03/06/1982 (Rv. 421388 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE - PRESUPPOSTI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA PRETESA E TEMERARIETÀ DELLA LITE - ESTREMI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE - PRESUPPOSTI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA PRETESA E TEMERARIETÀ DELLA LITE - ESTREMI.*
Il giudice del merito, per la negazione dell'esonero del pagamento delle spese giudiziali previsto dall'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ. (sub art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533), deve compiere una indagine precisa e puntuale del comportamento processuale del lavoratore soccombente, tenendo presente tutto lo sviluppo della vicenda amministrativa e giudiziaria inerente alla pretesa prestazione previdenziale, allo scopo precipuo di determinare quegli specifici elementi che, nella singola controversia, possono indurre a ritenere sussistente una situazione soggettiva di consapevolezza del lavoratore circa l'assoluta Mancanza di fondamento della richiesta. Ai predetti fini, una pretesa è "manifestamente infondata" quando su di una questione di dubbia soluzione sia intervenuta una giurisprudenza consolidata e nel giudizio successivamente instaurato la questione venga riproposta senza corredo di argomenti diversi da quelli in precedenza esaminati, mentre è "temeraria" quando sussiste la consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta e quando manchi ogni utile atteggiamento di diligenza e di prudenza per una preventiva valutazione del fondamento della stessa pretesa. (Conf 582/81, mass n 411068).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)