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Sez. L, Sentenza n. 6484 del 18/12/1985 (Rv. 443556 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443556-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*

Nei giudizi in materia previdenziale, la condanna del soccombente alle spese, a norma dell'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ., introdotto dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973 n. 533, richiede il concorso di entrambi i requisiti della manifesta infondatezza e della temerarietà della domanda, consistenti rispettivamente nella insussistenza oggettiva, rilevabile prima facie, delle condizioni di fatto e di diritto per il conseguimento delle prestazioni e nella consapevolezza, nell'assicurato, dell'assoluta temerarietà della pretesa, cui deve essere equiparata l'ignoranza circa la non spettanza della prestazione richiesta, dovuta a difetto di ogni minima diligenza nella preventiva valutazione della domanda. A tal fine, il giudice del merito deve compiere un'indagine precisa e puntuale del comportamento processuale del lavoratore soccombente, tenendo presente tutto lo sviluppo della vicenda amministrativa e giudiziaria inerente alla pretesa prestazione previdenziale, allo scopo precipuo di determinare quegli specifici elementi che, nella singola controversia, possono indurre a ritenere sussistenti i predetti requisiti. (Conf 2972/82, mass n 420887 sulla prima parte; (Conf 3415/82, mass n 421388 sulla seconda parte; (Conf 582/81, mass n 411068 sulla seconda parte; (Conf 974/80, mass n 404415 sulla prima parte; (Conf 610/83, mass n 425358).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)