diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 582 del 26/01/1981 (Rv. 411068 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - SOCCOMBENZA DEL LAVORATORE - ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE SPESE - ECCEZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - CONTROVERSIA MANIFESTAMENTE INFONDATA O TEMERARIA - CONFIGURABILITA RISPETTIVA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411068-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - SOCCOMBENZA DEL LAVORATORE - ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE SPESE - ECCEZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - CONTROVERSIA MANIFESTAMENTE INFONDATA O TEMERARIA - CONFIGURABILITA RISPETTIVA - CONDIZIONI.*

Il giudice del merito, per ritenere la sussistenza delle condizioni di esclusione dall'esonero previsto dall'art 152 disp att cod proc civ a favore del lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali in ordine alle spese, deve compiere una indagine precisa e puntuale del comportamento processuale dello stesso lavoratore circa la proposizione della propria domanda, in confronto con le argomentazioni poste a base di essa con le deduzioni della parte avversa, tenendo presente tutto lo sviluppo della vicenda amministrativa e giudiziaria inerente alla pretesa prestazione allo scopo precipuo di determinare quegli specifici elementi che, nella singola controversia, possono indurre a ritenere la situazione soggettiva di consapevolezza del lavoratore circa l'assoluta Mancanza di fondamento della richiesta e, nel contempo, la sua persistente deliberazione nel voler far valere la stessa anche in difetto delle ragioni che la sostengono. Ai predetti fini, una controversia e 'manifestamente infondatà quando su una questione di dubbia soluzione sia intervenuta una giurisprudenza consolidata e nel giudizio successivamente instaurato la questione venga riproposta senza corredo di argomenti diversi da quelli esaminati nella precedente decisione; mentre la pretesa e 'temerarià quando sussista la consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o quando manchi ogni utile atteggiamento di diligenza e di prudenza per una preventiva valutazione del fondamento di essa pretesa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)