Sez. U, Sentenza n. 14693 del 13/07/2005 (Rv. 582838 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE | Procedimento avanti al giudice di pace - Ordinanza dispositiva della precisazione delle conclusioni - Affermazione della sussistenza della giurisdizione - Carattere decisorio - Esclusione - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE
Non costituisce pronuncia sulla giurisdizione l'ordinanza con cui il giudice di pace, riservatosi sulle richieste contrapposte delle parti di declinatoria della giurisdizione sulla controversia e di decisione nel merito su di essa, abbia invitato le parti a precisare le conclusioni ritenendo la propria giurisdizione e competenza, in quanto, trovando anche nel procedimento avanti al giudice di pace applicazione l'art. 187, terzo comma, cod. proc. civ.(secondo cui il giudice che intenda pronunciare sulla giurisdizione o sulla competenza deve invitare le parti a precisare le conclusioni anche di merito), alla dichiarazione della sussistenza della giurisdizione in essa contenuta non può essere attribuita alcuna efficacia preclusiva, avendo il provvedimento natura meramente ordinatoria e restando quindi la questione di giurisdizione da decidersi con la sentenza a conclusione del giudizio (principio affermato dalle SS.UU. in sede di esame di un ricorso contro la sentenza definitiva, per disattendere l'eccezione di giudicato interno sulla giurisdizione formulata dal resistente nel presupposto che l'ordinanza costituisse una pronuncia sulla giurisdizione non impugnata né fatta oggetto di riserva di impugnazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 321
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)