Sez. U, Sentenza n. 17549 del 10/12/2002 (Rv. 559104 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE | Giudice di pace - Eccezione di difetto di giurisdizione - Ordinanza riservata affermativa della propria competenza e di rinvio della causa per la trattazione - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Limiti.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE
Allorché tra le parti insorga un contrasto circa la decisione immediata di una questione di giurisdizione, l'ordinanza riservata con la quale il giudice di pace, omettendo ogni pronuncia sulla questione di giurisdizione, si limiti a ritenere la propria competenza e a rinviare la causa per la trattazione ad altra udienza senza invitare preventivamente le parti a precisare le conclusioni, ha natura di provvedimento ordinatorio di ritenuta non decisività, allo stato degli atti, dell'eccezione, come tale esprimente unicamente il convincimento che la causa non è matura per la decisione (art. 187, terzo comma, ultima parte, cod. proc. civ.); ne deriva che detta ordinanza, non avendo portata decisoria autonoma, ma essendo diretta unicamente a giustificare la disposta prosecuzione del processo, non è suscettibile di impugnazione immediata per cassazione, e ciò a differenza di quanto accade allorquando le parti - concordemente o su invito del giudice - abbiano provveduto alla precisazione delle conclusioni, in tal caso la statuizione affermativa della giurisdizione avendo, ancorché resa in forma di ordinanza, indubbia natura di sentenza non definitiva impugnabile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 187 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 321
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)