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Sez. 3, Sentenza n. 2922 del 04/04/1997 (Rv. 503483 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Poteri del giudice - Limiti - Corrispondenza fra il chiesto e pronunziato e divieto di sostituzione dell'azione proposta - Criterio di interpretazione - Scopi sostanziali perseguiti dalla parte - Considerazione - Necessità - Conseguenze - Risarcimento del danno da parte di uno dei corresponsabili - Domanda di regresso nei confronti degli altri corresponsabili - Notifica di più atti di citazione di identico contenuto e separate iscrizioni a ruolo degli stessi - Ostacolo alla configurabilità di un unico giudizio di regresso anche anteriormente alla riunione dei diversi procedimenti - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503483-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Con il limite del rispetto del principio della corrispondenza della pronunzia alla richiesta e del divieto di sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta, il giudice di merito nell'interpretazione e qualificazione della domanda deve tener conto del contenuto sostanziale della pretesa dedotta in giudizio, indipendentemente dalla formulazione adottata dalla parte. Pertanto, in tema di risarcimento del danno extracontrattuale, la circostanza che uno dei corresponsabili, dopo aver risarcito il danno, eserciti il regresso ex art. 2055, secondo comma cod. civ., nei confronti degli altri corresponsabili, notificando a ciascuno di essi un distinto atto di citazione, dall'identico contenuto, e provvedendo a separate iscrizioni a ruolo, non è d'ostacolo alla riconoscibilità di un unitario giudizio di regresso contro una pluralità di convenuti, la pendenza del quale va temporalmente determinata con riguardo alla momento della notifica delle distinte citazioni anziché a quello successivo della riunione dei procedimenti cui hanno dato luogo le diverse iscrizioni a ruolo, dovendo escludersi che la notifica ai convenuti di copie autentiche di diversi originali integri una ipotesi di nullità o sia comunque inidonea allo scopo di realizzare un unico processo con pluralità di parti, o che tale scopo possa esser impedito dalla pluralità di iscrizioni a ruolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 273

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)