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Sez. 2, Sentenza n. 12344 del 05/12/1997 (Rv. 510737 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Da parte del giudicante - Criteri e limiti - Domanda di risoluzione di un contratto avente ad oggetto un bene immobile - Rigetto in primo grado - Richiesta di risarcimento danni e di rilascio dell'immobile avanzata in appello - Riproposizione implicita della domanda di risoluzione contrattuale - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510737-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda, non è in alcun modo condizionato dalle formule adottate in concreto dalla parte, dovendo egli tener conto, al fine di identificare correttamente l'oggetto sostanziale della emananda pronuncia (desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio), del solo contenuto sostanziale della pretesa (oltre che del provvedimento richiesto in concreto), senza conoscere altri limiti che quelli del rispetto del principio di consonanza tra il chiesto ed il pronunciato. Ne consegue la legittimità della pronuncia del giudice di appello che ritenga implicitamente riproposta dinanzi a lui una domanda di risoluzione contrattuale, relativa ad un immobile, rigettata in primo grado, anche se la parte, in sede di gravame, abbia limitato le proprie richieste espresse alle sole pronunce di risarcimento del danno da occupazione abusiva e di rilascio dell'immobile medesimo, tali istanze risultando, in caso contrario, del tutto prive di qualsivoglia "causa petendi" idonea a giustificarle.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)