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Sez. 1, Sentenza n. 383 del 15/01/1999 (Rv. 522326 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Giudice di appello - Poteri e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522326-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda, non è in alcun modo condizionato dalle formule adottate in concreto dalla parte, dovendo egli tener conto, al fine di identificare correttamente l'oggetto sostanziale della emananda pronuncia (desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio), del solo contenuto effettivo della pretesa (oltre che del provvedimento richiesto in concreto), senza conoscere altri limiti che quelli del rispetto del principio di consonanza tra il chiesto ed il pronunciato (principio affermato dalla S.C. nel confermare la pronuncia con cui il giudice di appello, in accoglimento del "petitum" sostanziale del convenuto in riconvenzionale - che chiedeva accertarsi, in base ai bilanci, l'entità della propria quota di socio con condanna del consocio alla restituzione delle somme a questi corrisposte in eccedenza - aveva condannato l'attore alla restituzione di quanto ricevuto in eccedenza a titolo di indebito oggettivo parziale, così modificando la pronuncia di primo grado del tribunale, che aveva invece fondato la medesima condanna alla restituzione su di un presunto "dolus incidens" dell'attore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)