Sez. L, Sentenza n. 11118 del 12/12/1996 (Rv. 501279 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Non modificabilità degli addebiti - Contestazione dell'assenza ingiustificata dal servizio - Deduzione da parte del lavoratore dell'illegittimità del trasferimento o del mutamento di mansioni - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il principio della immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell'art. 7 Statuto lavoratori preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati, ma non limita la difesa del lavoratore, sicché quest'ultimo, ove licenziato per assenza ingiustificata, può dedurre l'illegittimità del precedente provvedimento del datore di lavoro di trasferimento del prestatore stesso con assegnazione di mansioni inferiori alla sua qualifica, atteso che tale illegittimità vizia anche il recesso datoriale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)