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Sez. U, Sentenza n. 3620 del 13/12/1971 (Rv. 355336 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE - NORME REGOLANTI LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA - DISTINZIONE TRA NORME RELATIVE AL SUO MOMENTO GENETICO E NORME RELATIVE AGLI EFFETTI CARATTERISTICI DI ESSO - SOPRAVVENIENZA DI DISCIPLINA, COME LA CONVENZIONE DI NEW YORK 10 GIUGNO 1958, RELATIVA A NORME DEL SECONDO TIPO - APPLICABILITA AI PROCESSI PENDENTI O ANCORA DA INSTAURARE.*
Stato
decisa il 1971-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355336-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE - NORME REGOLANTI LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA - DISTINZIONE TRA NORME RELATIVE AL SUO MOMENTO GENETICO E NORME RELATIVE AGLI EFFETTI CARATTERISTICI DI ESSO - SOPRAVVENIENZA DI DISCIPLINA, COME LA CONVENZIONE DI NEW YORK 10 GIUGNO 1958, RELATIVA A NORME DEL SECONDO TIPO - APPLICABILITA AI PROCESSI PENDENTI O ANCORA DA INSTAURARE.*

Nell'ordinamento giuridico italiano alcune delle norme che regolano la clausola compromissoria (al pari del compromesso) si riferiscono al suo momento genetico, statico o strutturale, ed in tal caso viene in assoluta evidenza e preminenza l'aspetto negoziale (al fine di verificare, ad esempio, la capacita delle parti, l'esistenza del loro accordo, i requisiti formali), non essendo dubbio che, rispetto a dette norme, la clausola compromissoria sia da qualificare come negozio di diritto sostanziale. Altre Disposizioni, al contrario, hanno per oggetto il medesimo istituto, prendendone in considerazione gli effetti caratteristici, in quanto ne valutano soltanto le conseguenze in tema di procedura, tra cui - rilevantissimi e primari - gli effetti preclusivi della giurisdizione dell'autorita giudiziaria italiana in favore di arbitri italiani o stranieri. In questi casi, la clausola compromissoria va considerata soltanto come fonte di determinati effetti processuali, e va presa appunto in considerazione soltanto in questa sua qualita. Ove una sopravvenuta disciplina (nel caso, convenzione di new York del 10 giugno 1958, resa esecutiva con legge 19 giugno 1968, n 62) si riconduca principaliter a norme del suindicato secondo tipo - valutando la clausola compromissoria nella sua capacita di produrre effetti processuali, cioe di costituire valida deroga alla giurisdizione del foro - essa diventa applicabile, quale jus superveniens, ai processi pendenti o ancora da instaurare.*

Riferimenti normativi: Legge 19/01/1968 num. 62, Tratt. Internaz. 10/06/1958, Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)