Sez. 1, Sentenza n. 19642 del 12/01/2017 Cc. (dep. 26/04/2017) Rv. 270446 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Benefici penitenziari - Provvedimento di rigetto - Valutazione preliminare di ammissibilità dell'istanza - Formazione del giudicato - Esclusione - Conseguenze.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
In tema di violazione del principio del "ne bis in idem", il provvedimento del magistrato di sorveglianza di rigetto dell'istanza non determina la formazione del giudicato in ordine alla decisione preliminare di ammissibilità della domanda; ne consegue che, nel caso di successiva analoga istanza da parte dell'interessato, non è precluso al gudice rilevare una causa di inammissibilità e pronunciare la relativa declaratoria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)