Sez. 1, Sentenza n. 36057 del 27/06/2019 Cc. (dep. 13/08/2019) Rv. 276827 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Principio del "ne bis in idem" – Presupposti di ammissibilità dei benefici penitenziari – Operatività – Esclusione – Conseguenze – Fattispecie.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di procedimento di sorveglianza, il divieto di un secondo procedimento davanti allo stesso giudice non opera con riguardo ai presupposti di ammissibilità dei benefici penitenziari, cosicché precedenti decisioni favorevoli al condannato non impediscono, in un successivo procedimento, il rilievo di una causa di inammissibilità. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale il condannato per plurimi reati ostativi c.d. di prima fascia denunciava la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. in relazione all'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di semilibertà per mancanza dell'integrale accertamento della condotta di collaborazione con la giustizia, ritenuta impossibile da un precedente provvedimento limitatamente a taluni reati, sul presupposto che per gli altri la pena fosse stata pro-parte espiata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)