Sez. 1, Sentenza n. 12555 del 21/02/2020 Cc. (dep. 20/04/2020) Rv. 278904 - 02
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Art. 58-ter ord. pen. - Oggettiva impossibilità di collaborazione con la giustizia - Accertamento - Scindibilità dalla decisione di merito cui si riferisce - Esclusione - Conseguenze - Cumulo ricomprendente più reati ostativi - Accertamento della suddetta impossibilità in relazione ad alcuni soltanto di essi - Integrazione rispetto agli altri - Ammissibilità - Fattispecie.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di benefici penitenziari in favore di condannati per reati ostativi, l'accertamento dell'oggettiva impossibilità di collaborazione con la giustizia, di cui all'art. 58-ter ord. pen., ha natura incidentale e non può essere disgiunto dalla decisione di merito cui si riferisce, cosicchè esso non produce effetti preclusivi extraprocedimentali e, se incompleto quanto alla delimitazione oggettiva, è suscettibile di essere integrato fino alla definizione del procedimento principale senza che ciò determini alcuna violazione del divieto del "ne bis in idem". (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso con cui un condannato per il reato di associazione mafiosa e per i relativi reati-fine aggravati dalla finalità agevolatrice aveva denunciato la violazione del principio del "ne bis in idem" in relazione all'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva dichiarato insussistente, con riferimento al reato associativo, la situazione di impossibilità di collaborazione con la giustizia, nonostante un precedente positivo accertamento positivo di detta impossibilità con riguardo ai reati-fine).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)