Sez. 3, Sentenza n. 99 del 16/01/1985 (Rv. 438298 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - EFFETTI - RICHIESTA AL DANNEGGIANTE DELLE SOMME COSTITUENTI OGGETTO DEL DIRITTO DI RIVALSA DELL'ASSICURATORE - LEGITTIMAZIONE DELL'ASSICURATO - DANNEGGIATO - ESCLUSIONE - IMPORTO DEL RISARCIMENTO - DETRAZIONI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - EFFETTI - RICHIESTA AL DANNEGGIANTE DELLE SOMME COSTITUENTI OGGETTO DEL DIRITTO DI RIVALSA DELL'ASSICURATORE - LEGITTIMAZIONE DELL'ASSICURATO - DANNEGGIATO - ESCLUSIONE - IMPORTO DEL RISARCIMENTO - DETRAZIONI.*
In forza dell'art. 1916 cod. civ., il diritto di surrogazione a favore dell'assicuratore comporta - nei confronti del terzo responsabile del danno - una sostituzione personale ope legis dell'assicuratore stesso all'assicuratore stesso all'assicurato danneggiato il quale, dal momento in cui la surrogazione diventa operativa, non è più legittimato a richiedere le somme che costituiscono oggetto del diritto di rivalsa dell'assicuratore, con la conseguenza che dall'importo complessivo del risarcimento in suo favore a carico del danneggiante va detratto quello corrispondente, alle indennità percepite da parte dell'assicuratore. (V 3428/84, mass n 435441; (V 5641/81, mass n 416350).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)