Sez. 3, Sentenza n. 3428 del 07/06/1984 (Rv. 435441 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SOMME RICEVUTE DAL DANNEGGIATO A TITOLO DI PROVVISIONALE O DI INDENNITÀ VERSATA DALL'INAIL - DETRAIBILITÀ DELL'AMMONTARE CONCRETAMENTE SPETTANTE AL DANNEGGIATO MEDESIMO - CONCORSO DI COLPA DI QUEST'ULTIMO - RIDUZIONE PERCENTUALE DELL'IMPORTO LIQUIDATO PERCENTUALMENTE - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO IN IPOTESI DI AZIONE DIRETTA CONTRO L'ASSICURATORE RCA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SOMME RICEVUTE DAL DANNEGGIATO A TITOLO DI PROVVISIONALE O DI INDENNITÀ VERSATA DALL'INAIL - DETRAIBILITÀ DELL'AMMONTARE CONCRETAMENTE SPETTANTE AL DANNEGGIATO MEDESIMO - CONCORSO DI COLPA DI QUEST'ULTIMO - RIDUZIONE PERCENTUALE DELL'IMPORTO LIQUIDATO PERCENTUALMENTE - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO IN IPOTESI DI AZIONE DIRETTA CONTRO L'ASSICURATORE RCA.*
Le somme, che il danneggiato abbia ricevuto a titolo di provvisionale o di indennità versata dall'Inail (con la surrogazione di cui all'art. 1916 cod. civ.), vanno detratte dallo ammontare al medesimo concretamente spettante, e, pertanto, ove questo venga liquidato in misura percentuale del danno globale, per effetto di concorso di colpa di esso danneggiato, devono essere portate in riduzione dell'importo risultante da detta percentuale, non dell'importo di quel danno globale. Tale principio trova applicazione anche nel caso di Azione diretta contro l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, pure se l'indicata liquidazione percentuale non superi il massimale di polizza, dato che, mancando la suddetta detrazione, il danneggiato verrebbe a conseguire un importo maggiore di quello a cui ha diritto. (V 1824/82, mass n 419665; (V 1179/80, mass n 404666).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)