Sez. 3, Sentenza n. 8353 del 13/11/1987 (Rv. 455926 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SOMME RICEVUTE DAL DANNEGGIATO A TITOLO DI PROVVISIONALE E DI INDENNITÀ VERSATA DALL'INAIL - DETRAIBILITÀ DELL'AMMONTARE CONCRETAMENTE SPETTANTE AL DANNEGGIATO MEDESIMO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SOMME RICEVUTE DAL DANNEGGIATO A TITOLO DI PROVVISIONALE E DI INDENNITÀ VERSATA DALL'INAIL - DETRAIBILITÀ DELL'AMMONTARE CONCRETAMENTE SPETTANTE AL DANNEGGIATO MEDESIMO.*
Le somme che il danneggiato abbia ricevuto a titolo di provvisionale o di indennizzo versato dall'Inail (legittimato alla surrogazione ex art. 1916, ultimo comma, cod. civ.) vanno detratte dall'ammontare dovuto dal responsabile al predetto danneggiato poiché, mancando questa detrazione, questi verrebbe a conseguire un importo risarcitorio maggiore di quello a cui ha diritto. Pertanto l'assicuratore del datore di lavoro responsabile del fatto in danno di un dipendente, a cui viene affidata la gestione della lite intrapresa da quest'ultimo, nell'esaminare la convenienza di una proposta transattiva limitata al solo infortunato, può tenere conto dei prevedibili effetti dell'Esercizio dei diritti di rivalsa e di surrogazione spettanti all'Inail, secondo una valutazione da effettuarsi, in relazione alla situazione del momento in cui l'atto gestorio viene adottato ed al grado di incertezza sul prevedibile esito della vertenza, e l'apprezzamento al riguardo del giudice del merito sfugge al Sindacato di legittimità se congruamente motivato. (V 99/85, mass n 438298; (V 3428/84, mass n 435441; (V 4556/83, mass n 429433; (Conf 4556/83, mass n 429433; (Conf 2426/81, mass n 413200).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)