Sez. L, Sentenza n. 17769 del 22/11/2003 (Rv. 568371 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Lavoro notturno prestato su turni periodici - Maggiorazioni retributive - Inclusione nella retribuzione normale - Calcolo ai fini del trattamento retributivo nel periodo feriale - Condizioni - Specifico riferimento della contrattazione collettiva alla retribuzione normale o ordinaria o di fatto - Necessità - Fattispecie relativa al lavoro notturno prestato dai dipendenti delle Poste italiane Spa.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE
Ai fini del riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non esistendo nel nostro ordinamento il principio dell'onnicomprensività della retribuzione, non è sufficiente l'accertamento della sistematicità e non occasionalità delle prestazioni notturne, occorrendo verificare se la contrattazione collettiva faccia riferimento ad esse, mediante il rinvio alla retribuzione normale o ordinaria o di fatto o globale di fatto, stabilendone così la computabilità nel calcolo della retribuzione spettante durante le ferie.(Nella specie, concernente il lavoro notturno prestato da un dipendente delle Poste Italiane S.p.a. secondo turnazioni periodiche, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato il diritto del lavoratore all'inclusione della relativa indennità nel trattamento retributivo del periodo feriale, ritenendo che la retribuzione ordinaria prevista dalla contrattazione si identifica con quella determinata ai sensi dell'art. 56 con il richiamo alla "retribuzione fissa" stabilita dall'art. 55, dalla quale esula l'indennità per lavoro notturno, ricompresa contrattualmente nella "retribuzione variabile").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)