Sez. L, Sentenza n. 2791 del 24/02/2003 (Rv. 560685 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Lavoro notturno prestato su turni periodici - Maggiorazioni retributive - Inclusione nella retribuzione normale - Calcolo ai fini del trattamento retributivo nel periodo feriale - Condizioni - Specifico riferimento della contrattazione collettiva alla retribuzione normale - Necessità - Fattispecie relativa al lavoro notturno prestato dai dipendenti delle Poste Italiane SpA.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE
Ai fini del riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non esistendo nel nostro ordinamento il principio dell'onnicomprensività della retribuzione, non è sufficiente l'accertamento della sistematicità e non occasionalità delle prestazioni notturne, occorrendo verificare se la contrattazione collettiva faccia riferimento ad esse, stabilendone la computabilità nel calcolo della retribuzione spettante durante le ferie (Nella specie, concernente il lavoro notturno prestato da un dipendente delle Poste Italiane SpA secondo turnazioni periodiche, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato il diritto del lavoratore all'inclusione della relativa indennità nel trattamento retributivo del periodo feriale, escludendo che tale computabilità fosse prevista dagli artt. 14, comma ottavo, e settantuno del ccnl di settore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 10/04/1981 num. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)